Statuto dell’Associazione
“Pro Loco Ossona APS”

ART. 1 – DENOMINAZIONE -SEDE

    1. E’ costituita con atto scrittura privata nell’anno 2000, il giorno 21 luglio, la Pro Loco Morus Nigra, atto Notaio Bucchini Sergio n. 39103/8793 suo repertorio; al sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs, 3 Luglio 2017 n. 117, si procede alle modifiche di legge richieste dell’Associazione di Promozione Sociale denominata “Pro Loco MORUS NIGRA APS, di seguito rinominata “Pro Loco”, con sede nel Comune di Ossona, in Via Roma, 5, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea Ordinarla.
    2. La durata della Pro Loco è illimitata.

ART. 2 – COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

    1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Ossona e favorire il miglioramento della vita del suoi residenti e ospiti.
    2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed utilità sociale,
    3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l’edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l’organizzazione (in Italia o all’estero) di eventi idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale. La Pro Loco opera entro i limiti giurisdizionali del Comune di Ossona. Comunque, esclusivamente per l’eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le altre Associazioni coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Laco – con i Comuni interessati.
    4. La Pro Loco può aderire all’U.N.P.U. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Lombardia, nonché al comitato provinciale UNPLI di (Milano) nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
    5. La Pro Loco è apartitica.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

    1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che Intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:
      • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
      • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
      • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

      1. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico                       monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
      2. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni; escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a (Ossona) e la qualità della vita dei residenti.
      3. stimolare e promuovere l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale dei territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
      4. stimolare, promuovere attività solidali, svolgere beneficenze, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
      5. proporre a sollecitare le varie Autorità competenti anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica di (Ossona) attraverso la tutela e li recupero dei suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
      6. fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
      7. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
    1. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
    2. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie gratuite dei propri  aderenti. Per la realizzazione delle proprie attività, la Pro Loco si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. La Pro Loco assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra la Pro Loco e le amministrazioni pubbliche in caso di necessita è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
    3. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell’art. 6 dei D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 4 – SOCI

    1. I Soci della Pro Loco si distinguono in:
      • Soci effettivi;
      • Soci Onorari;
      • Soci fondatori;
      • Soci aggregati.
    2. Sono Soci effettivi coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Ossona e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco.
    3. Sono Soci Onorari: la qualifica di “Socio Onorario” può essere conferita a quelle Persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco “Morus Nigra” di Ossona, su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura.

  Possono essere “Soci Onorari”:

      • alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
      • persone che abbiano reso segnalati servigi alla Pro Loco “Morus Nigra” di Ossona.

I “Soci Onorari” sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non
sono eleggibili a cariche sociali.

    1. Sono “Soci Fondatori” coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell’Associazione, partecipando alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della stessa. I “Soci Fondatori” risultano nell’elenco generale dei Soci.
    2. Sono soci gli studenti universitari, gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche se minorenni, possono essere ammessi come “Soci Aggregati” ove dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco di Ossona. Essi fanno parte dell’Associazione sotto la diretta responsabilità di un ‘Socio Effettivo” presentatore, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, seminari e simili.
    3. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART, 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

    1. l Soci Effettivi e Fondatori devono versare la quota associativa annuale; I Soci Onorari e aggregati sono esentati dai pagamento della quota annuale.
    2. Tutti i Soci hanno diritto:
      • a ricevere la tessera della Pro Loco;
      • a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
      • a frequentare i locali della Pro Loco;
      • ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali;
      • di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
      • di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive della Pro Loco;
      • di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
    3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all’interno dell’Assemblea attraverso esercenti la potestà genitoriale.
      I Soci hanno l’obbligo di:
      • rispettate lo Statuto e i Regolamenti della Pro Loco;
      • versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Pro Loco;
      • non operare in concorrenza e/o contro l’attività della Pro Loco.

ART. 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

    1. L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

  L’eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare    ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo; sull’eventuale ricorso si pronuncia l’Assemblea dei Soci.

    1. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
    2. L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l’esclusione per dimissioni, prima di procedere all’eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall’invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l’esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

    1. Sono organi della Pro loco:
      • l’Assemblea dei soci;
      • il Consiglio Direttivo;
      • il Presidente;
      • l’Organo di Controllo;
      • II Revisore dei Conti.
    2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco:
      • il Vicepresidente;
      • il Segretario;
      • il Tesoriere;
      • il Presidente Onorario.
    3. L’Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n, 117, richiamate all’art. 12 del presente statuto.
    4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all’art. 13 del presente statuto.

ART. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

    1. L’Assemblea rappresenta l’universalità del Soci e le sue decisioni, prese In conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
    2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E’ consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di Identità del delegante.
    3. All’Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.
    4. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
    5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
    6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci (in regola con il versamento della quota dell’anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco stessa e/o anche con l’affissione dello stesso all’Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
    7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati,
    8. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttiva o dei Soci.
    9. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
    10. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o si richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
    11. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la meta più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
    12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità;
    13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
    14. L’eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

    1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti fra i soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l’assemblea ordinaria elettiva può deliberare l’aumento, prima dell’elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
    2. L’Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti dei Consiglio direttiva con votazione segreta.
    3. I componenti del Consiglio Direttivo restano In carica tre anni (eventualmente quattro anni) e sono rieleggibili.
    4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
    5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati deceduti con deliberazione del Consiglio Direttivo quale provvede alla surrogazione del medesimi come previsto nel successivo comma.
    6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno del suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato deceduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
    7. II Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
    8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della meta più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
    10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
    11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
    12. L’appartenenza agli Organi di direzione della Pro Loco è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell’Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

ART. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

    1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione palese, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall’Assemblea di elezione delle cariche.
    2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno con votazione palese.
    3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
    4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
    5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato deceduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all’elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
    6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
    7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 – SEGRETARIO E TESORIERE

    1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione palese. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall’assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
    2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta del libri sociali.
    3. Il Tesoriere cura, insieme ai Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché-segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

    1. La costituzione dell’Organo di Controllo all’interno della Pro loco è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 del seguenti limiti:
      • totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Eura 110.000,00;
      • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00;
      • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 5 unità.
    2. L’Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell’Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
    3. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui l’Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l’ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
    4. Uno dei componenti dell’Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l’Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l’organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
    5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
    6. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de “II Codice”, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 de “il Codice”. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
    7. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    8. L’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni (o tre secondo mandato del consiglio direttivo), salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello In possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

    1. La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
      • totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00;
      • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00;
      • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiori a 12 unità.
    2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

ART. 14 – PRESIDENTE ONORARIO

    1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.
    2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART 15 – ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

    1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
      • quote e contributi dei Soci;
      • eredità, donazioni e legati;
      • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
      • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito del fini statutari;
      • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
      • proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all’art.3 punto 4 del presente statuto;
      • erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
      • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
      • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
      • il patrimonio della Pro Loco è costituito dal beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell’associazione.
    1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

    1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
    2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessita, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
    3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell’evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
    4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
    5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

ART. 27 – RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

    1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
    2. La Pro Loco, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Pro Loco e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali,
    3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
    4. Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
    5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
    6. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
    7. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
    8. E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità della Pro Loco ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariarmente previste.

ART. 18 —SCIOGLIMENTO

    1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
    2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente ai momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

    1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
    2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comitato Regionale Lombardia.
    3. La determinazione raggiunta con l’ausilio dei conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti in caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.
    4. In caso di comprovate difficoltà, l’Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere il commissariamento.

ART. 20 – NORME FINALI

    1. L’atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
    2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti dei Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 21 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che:

      • le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
      • le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art, 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso li termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.L.gs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice dei Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

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Ossona, ………………….

Il Presidente